La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 6 dicembre 2019, n. 31889, in tema di contratto di somministrazione di lavoro disciplinato dal D.Lgs. 276/2003, ha ritenuto che la responsabilità per i danni cagionati a terzi da fatti illeciti compiuti dal lavoratore nello svolgimento della missione grava non già sul somministratore, mero datore di lavoro, bensì, e in via esclusiva, sull’utilizzatore, quale soggetto che inserisce il lavoratore nella propria struttura imprenditoriale ed esercita poteri di direzione e controllo sulla prestazione lavorativa, soggetto assimilabile, quindi, al paradigma generale del padrone o committente ex articolo 2049, cod. civ., assumendo l’espressa previsione di responsabilità dell’utilizzatore, contenuta nell’articolo 26, D.Lgs. 276/2003, come valenza meramente confermativa dell’applicabilità della norma codicistica.
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