Esenzione fiscale delle azioni assegnate gratuitamente ai dipendenti: i chiarimenti dell’AE
L’Agenzia delle Entrate – con risposta ad Interpello del 28 ottobre 2026, n. 194 – ha chiarito le condizioni per l’applicazione del regime fiscale agevolato previsto dall’art. 51, comma 2, lett. g), TUIR alle azioni assegnate gratuitamente ai dipendenti.
Al riguardo, la società interpellante aveva predisposto un piano di assegnazione gratuita di azioni riservato ai dipendenti in possesso dei seguenti requisiti alla data della relativa delibera:
- almeno tre anni di anzianità di servizio;
- assenza di un preavviso di dimissioni già presentato;
- non appartenenza ai livelli massimi apicali del Gruppo (livelli 123), comprendenti il Presidente e i massimi livelli operativi, pari allo 0,35% dei dipendenti, già destinatari di altri piani incentivanti.
Com’è noto, la richiamata norma stabilisce che non concorre a formare il reddito “il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti per un importo non superiore complessivamente nel periodo d’imposta a 2.065,83 euro, a condizione che non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione; qualora le azioni siano cedute prima del predetto termine, l’importo che non ha concorso a formare il reddito al momento dell’acquisto è assoggettato a tassazione nel periodo d’imposta in cui avviene la cessione”.
Ai fini dell’applicazione del regime di esenzione, le azioni devono essere offerte alla generalità dei dipendenti e tale requisito comprende anche le offerte rivolte a categorie di dipendenti.
L’esenzione non si applica, invece, alle offerte rivolte a singoli dipendenti o che attribuiscono un vantaggio soltanto ad alcuni lavoratori specificamente individuati.
Nel caso in esame, il piano consente la partecipazione dei lavoratori indipendentemente dalla tipologia di contratto e dal servizio svolto presso la società interpellante. In tale contesto, l’esclusione dei dipendenti con un’anzianità di servizio inferiore a tre anni non appare determinare un’effettiva disparità di trattamento.
Il requisito di anzianità minima è infatti volto a garantire l’effettivo inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale e il suo contributo allo sviluppo e alla crescita della società, nel rispetto dei dipendenti con maggiore anzianità. Il piano prevede, inoltre, l’assegnazione dello stesso numero di azioni a tutti i dipendenti ammessi, senza distinzioni di ruolo, mansione, incarico, livello o anzianità aziendale. L’esclusione dei dipendenti appartenenti ai livelli massimi apicali del Gruppo (livelli 123) riguarda un numero molto limitato di figure ed è motivata dalla loro partecipazione ad altri piani incentivanti, al fine di evitare duplicazioni.




