Fringe benefit riconosciuti ai lavoratori addetti ordinariamente al servizio domenicale: trattamento fiscale
L’Agenzia delle Entrate – con risposta ad Interpello del 23 ottobre 2026, n. 189 – ha precisato che i buoni carburante e i buoni spesa multiuso previsti da un piano welfare, riconosciuti ai dipendenti che svolgono lavoro domenicale, rientrano tra i fringe benefit di cui all’art. 51, c. 3 del TUIR.
Com’è noto, la norma richiamata prevede che i fringe benefit sono esenti fino al limite di € 258,23 (elevato ad € 2.000 per i lavoratori con i famigliari a carico e ad € 1.000 per tutti gli altri per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027, dalla legge n. 207/2024).
In caso di superamento del limite di esenzione applicabile, l’intero valore dei fringe benefit concorre alla formazione del reddito imponibile, e non soltanto la parte eccedente.
Il limite di esenzione trova applicazione anche se i beni e servizi vengono concessi attraverso documenti di legittimazione cartacei o elettronici (c.d. voucher) come previsto dall’art. 51, c. 3-bis del TUIR.
Nel caso in specie, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che il principio generale è che i voucher devono dare diritto ad un solo bene, prestazione, opera o servizio per l’intero valore nominale: la deroga a tale principio è contenuta nel Decreto interministeriale 25 marzo 2016 secondo cui i beni e servizi di cui all’articolo 51, comma 3, ultimo periodo del TUIR possono essere cumulativamente indicati in un unico documento di legittimazione purché il valore complessivo degli stessi non ecceda il limite di importo di € 258,23.
Pertanto, in sostanza, la deroga costituisce un’eccezione al ”divieto di cumulo”, potendo un unico voucher rappresentare più beni e servizi di importo complessivo non superiore ad € 258,23.




