Iscrizione all’albo professionale ed obbligo contributivo alla cassa di appartenenza
La Cassazione – con ordinanza del 13 ottobre 2026, n. 26744 – è intervenuta su una controversia attinente alla sussistenza dell’obbligo contributivo minimo a carico dei professionisti quando, nonostante essi dichiarino di non aver svolto attività professionale, risultano comunque iscritti all’albo (nel caso in specie, un geometra iscritto all’albo ma senza partita IVA, il quale ricopriva le vesti di amministratore unico di una società a responsabilità limitata).
Al riguardo, la Suprema Corte ha affermato che l’obbligo previdenziale non discende dalla mera appartenenza all’ordine professionale, bensì dall’esercizio della libera professione, anche non continuativo ed economicamente infruttuoso.
In tal senso, la prova contraria non coincide con la sola dimostrazione dell’assenza di partita IVA, di reddito professionale o di fatturazione, poiché anche un’attività occasionale o non remunerativa può integrare l’esercizio della professione. Essa deve avere, infatti, ad oggetto circostanze positive dalle quali una persona di ordinaria prudenza e avvedutezza possa desumere che l’attività tecnica non sia stata esercitata in forma libero-professionale, ma nell’ambito esclusivo di un diverso rapporto giuridico secondo un paradigma legale incompatibile con l’autonomia propria della libera professione.