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Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende in possesso della certificazione per la conciliazione famiglia-lavoro: pubblicato il decreto

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In data 15 ottobre 2026, nella sez. “pubblicità legale” del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stato pubblicato il Decreto MLPS, di concerto con il Ministro per la famiglia la natalità e le pari opportunità e con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante “Modalità di attuazione dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai sensi dell’articolo 6 del decreto-legge 30 aprile 2026 n. 62 per le aziende in possesso della certificazione per la conciliazione tra famiglia e lavoro”. 

Le aziende che intendono accedere al beneficio in commento, inoltrano domanda all’INPS, esclusivamente in via telematica, per il tramite del rappresentante legale, di un suo delegato o dei soggetti di cui all’art. 1, comma 1, legge 11 gennaio 1979, n. 12, secondo i termini e le modalità indicate dall’Istituto con apposite istruzioni.

Al momento della presentazione della domanda, le aziende dichiarano ai sensi del D.P.R. n. 445/2000:

  • i dati identificativi dell’azienda;
  • la retribuzione media mensile globale stimata relativa al periodo di validità delle certificazioni per la conciliazione tra famiglia e lavoro, intesa come sommatoria di tutte le retribuzioni medie mensili corrisposte o da corrispondere da parte del datore di lavoro alla totalità dei lavoratori in carico all’azienda nel periodo di validità della certificazione;
  • l’aliquota datoriale media stimata relativa al periodo di validità delle certificazioni per la conciliazione tra famiglia e lavoro;
  • la forza aziendale media stimata relativa al periodo di validità delle certificazioni per la conciliazione tra famiglia e lavoro;
  • di essere in possesso della certificazione per la conciliazione tra famiglia e lavoro, in corso di validità, l’identificativo alfanumerico del certificato, nonché la denominazione dell’Organismo di certificazione accreditato che lo ha rilasciato in conformità alla prassi di riferimento UNI/PdR 192:2026;
  • la data di rilascio della suddetta certificazione, ai fini del calcolo del periodo di validità della stessa;
  • di non essere stata destinataria di provvedimenti di sospensione dei benefici contributivi.

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