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Cumulo di contratti di lavoro e divieto di discriminazione dei lavoratori: la sentenza della CGUE

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La Corte di Giustizia dell’Unione Europea – con sentenza dell’8 ottobre 2026, nella Causa C-706/23 – è intervenuta sulla controversia riguardante alcuni insegnanti residenti in Romania che avevano svolto tra il 2019 e il 2022 attività a tempo indeterminato presso alcuni istituti di istruzione preuniversitaria e, al contempo, delle attività a tempo determinato in regime part-time per gli stessi istituti, queste ultime retribuite su base oraria (per tali periodi, i diritti retributivi relativi alle ferie annuali e alle indennità di mensa erano stati calcolati solo sulla base del contratto a tempo indeterminato, ragione per cui gli insegnanti adivano le vie legali).

Al riguardo, la CGUE ha evidenziato come ciascun accordo quadro contenga una clausola che vieta ogni trattamento meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato e ai lavoratori a tempo pieno comparabili, quale espressione del principio di uguaglianza.

Nel caso in specie, una disparità di trattamento tra le due categorie di lavoratori non era nemmeno giustificata da ragioni oggettive, pertanto i diritti rivendicati dagli insegnanti devono essere calcolati sulla base del lavoro svolto nell’ambito di entrambi i contratti di lavoro.

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