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Natura retributiva o previdenziale degli accantonamenti del TFR al Fondo di Tesoreria

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La Cassazione a Sezioni Unite – con sentenza del 7 ottobre 2026, n. 26356 – è intervenuta su una controversia inerente alla natura retributiva o contributiva degli accantonamenti del TFR al Fondo di Tesoreria cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano almeno 50 dipendenti, in mancanza di destinazione della quota alla previdenza complementare.

Nello specifico, le SSUU hanno affermato che “Il trattamento di fine rapporto disciplinato dall’art. 2120 c.c., anche nel regime introdotto dall’art. 1, commi 755- 757, della legge n. 296 del 2006, costituisce retribuzione differita, con funzione in senso lato previdenziale, e le quote di t.f.r. che i datori di lavoro, con almeno cinquanta dipendenti, hanno obbligo di versare, a partire dall’1 gennaio 2007, al Fondo di tesoreria gestito per conto dello Stato dall’Inps, costituiscono oggetto di crediti retributivi dei lavoratori la cui esigibilità è subordinata alla cessazione del rapporto.

Di conseguenza il lavoratore ha legittimazione alla domanda di ammissione al passivo per le quote di t.f.r. maturate dopo il 1° gennaio 2007 e non versate al Fondo di tesoreria dal datore di lavoro assoggettato a liquidazione giudiziale e quest’ultimo non può considerarsi mero adiectus solutionis causa ma conserva la titolarità passiva dell’obbligazione di corrispondere il t.f.r.”.

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