Lavoratore già assunto con apprendistato professionalizzante dal medesimo datore di lavoro richiedente l’esonero contributivo
La Cassazione – con sentenza 12 agosto 2026 n. 24615 – ha chiarito che il precedente rapporto di apprendistato professionalizzante può impedire al datore di lavoro di beneficiare dell’esonero contributivo previsto per una successiva assunzione a tempo indeterminato, se intervenuta entro i sei mesi dalla cessazione dell’apprendistato.
La Suprema Corte ha ricordato che gli sgravi contributivi, in quanto deroghe alla disciplina generale degli obblighi contributivi, sono soggetti a stretta interpretazione. La normativa esaminata riconosceva il beneficio per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, escludendolo per i lavoratori che, nei sei mesi precedenti, fossero stati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro.
Secondo la Cassazione, l’apprendistato professionalizzante è un contratto di lavoro a tempo indeterminato, caratterizzato da una prima fase formativa e da una seconda fase eventuale, collegata alla prosecuzione del rapporto. Di conseguenza, il lavoratore che abbia avuto un rapporto di apprendistato professionalizzante nei sei mesi antecedenti alla nuova assunzione a tempo indeterminato rientra nella previsione ostativa al beneficio.
La pronuncia, pertanto, esclude lo sgravio anche quando il precedente rapporto fosse di apprendistato, evitando che il medesimo rapporto di lavoro possa consentire una fruizione consecutiva di differenti agevolazioni contributive.