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Differenza giuridica tra distacco e somministrazione

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La Cassazione – con ordinanza del 30 settembre 2026, n. 26009 – è intervenuta sulla legittimità di un contratto di distacco formalmente stipulato per la formazione di 39 lavoratori, ritenendo corretta la qualificazione dell’operazione come somministrazione irregolare di manodopera.

La Suprema Corte ha ribadito che il distacco è legittimo solo quando, per tutta la sua durata, sussista uno specifico interesse imprenditoriale del datore di lavoro distaccante, tale da qualificare l’operazione come un proprio atto organizzativo. Il distacco comporta, infatti, una modifica delle modalità di esecuzione della prestazione e deve mantenere carattere temporaneo, coincidente con la durata dell’interesse del distaccante.

Nel caso esaminato, tale interesse non è stato ritenuto sussistente: i lavoratori risultavano inseriti nell’organizzazione dell’impresa utilizzatrice, ricevevano da questa le direttive operative e non era emerso un concreto esercizio dei poteri organizzativi da parte della cooperativa. Anche l’effettiva finalità formativa non è risultata dimostrata.

La pronuncia conferma quindi che la mera qualificazione contrattuale come “distacco per formazione” non è sufficiente: occorre verificare in concreto l’interesse del distaccante e la genuinità dell’operazione.

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