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Poteri di scelta del datore di lavoro e collocazione della lavoratrice in CIG Covid

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La Cassazione – con ordinanza del 15 settembre 2026, n. 25367 – è intervenuta su una controversia afferente la legittima collocazione di una lavoratrice in cassa integrazione c.d. Covid, fino al suo licenziamento.

Al riguardo, la Suprema Corte ha ricordato che pur non essendo l’istituto emergenziale disciplinato dalla normativa, esso soggiace ai principi generali in materia di criteri di scelta ed obblighi di rotazione e quindi deve rispondere ai principi di buona fede, correttezza e non discriminazione.

Il potere di scelta dei lavoratori da porre in cassa integrazione guadagni riservato al datore di lavoro non è infatti incondizionato, ma è sottoposto al limite (di carattere interno) derivante dalla necessaria sussistenza del rapporto di coerenza fra le scelte effettuate e le finalità specifiche cui è finalizzata la cassa e dall’obbligo di osservare i doveri imposti dagli artt. 1175 e 1375 cod. civ., oltre all’ulteriore limite (di carattere esterno) del divieto di discriminazioni fra i lavoratori per motivi sindacali, di età, di sesso, di invalidità o di presunta ridotta capacità lavorativa.

Peraltro, la specificità dei criteri di individuazione della rotazione deve essere condotta con valutazione in astratto ed ex ante, dovendo assicurare al lavoratore la previa individuazione di tali criteri e la verificabilità dell’esercizio del potere del datore di lavoro.

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