Congedo per vittime di violenza: chiarimenti su liquidazione e trattamento fiscale
L’INPS – con Messaggio 5 ottobre 2026, n. 3147 (non ancora pubblicato sul sito dell’Istituto) – ha comunicato che l’applicazione gestionale VioGe, per la gestione del congedo indennizzato per le donne vittime di violenza di genere ex art. 24, D.Lgs. n. 80/2015, è stata aggiornata al fine di poter procedere con il calcolo e il pagamento del suddetto congedo alle lavoratrici per cui è previsto il pagamento diretto da parte dell’Istituto.
La definizione e gestione della contribuzione figurativa verrà, invece, gestita successivamente.
All’indennità prevista per le lavoratrici vittime di violenza di genere erogata direttamente dall’INPS, si applicano le disposizioni di cui all’art. 6, comma 2, TUIR, in quanto trattasi di indennità sostitutiva della stessa categoria dei redditi sostituiti, perduti o integrati.
Pertanto:
- per le lavoratrici dipendenti si applicano le ordinarie ritenute fiscali come previsto dall’art. 23 del D.P.R. n. 600/1973, riconoscendo le relative detrazioni d’imposta dal reddito (art. 13, TUIR) e le eventuali detrazioni per carichi di famiglia (art. 12, TUIR);
- per le lavoratrici autonome se l’indennità in questione sostituisce un reddito autonomo professionale si applicano le ordinarie ritenute fiscali (art. 25, D.P.R. n. 600/1973), ad esclusione delle contribuenti che dichiarano di applicare il “regime forfetario” o il “regime fiscale di vantaggio” previsto per l’imprenditoria giovanile, mentre se l’indennità in questione sostituisce un reddito di impresa e/o fondiario non è assoggettata a ritenuta erariale.
A seguito di erogazione del congedo indennizzato per le donne vittime di violenza di genere l’Istituto deve rilasciare apposita CU.