Garante Privacy: i chiarimenti in merito al controllo a distanza dei lavoratori
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Il Garante per la protezione dei dati personali – con Newsletter 30 settembre 2026, n. 552 – è intervenuto su due questioni riguardanti l’art. 4, Legge n. 300/1970.
Nel dettaglio è stata sanzionata:
- una società di vigilanza in seguito al mancato riscontro alla richiesta del lavoratore di visionare e ottenere copia dei dati raccolti tramite sistema GPS installato sul veicolo aziendale a lui assegnato e utilizzato a fondamento della contestazione disciplinare poi sfociata nel licenziamento. Il Garante ha evidenziato che l’azienda deve sempre comunicare al richiedente i motivi del diniego, oltre a far presente la possibilità di presentare ricorso o reclamo al Garante stesso (peraltro, all’azienda è stata contestata anche l’assenza di un’informativa sul trattamento dei dati mediante GPS aziendale. Anche nell’accordo stipulato con le rappresentanze sindacali ai sensi dell’art. 4, Legge n. 300/1970 era richiamato l’obbligo di informativa previsto dalla disciplina di protezione dei dati. I documenti informativi erano inoltre non corretti in quanto descrivevano operazioni di trattamento di dati particolari che la società in realtà non effettuava);
- per il mancato rispetto della normativa in materia di videosorveglianza. Dalle indagini, infatti, è emerso che, dopo l’accordo con i sindacati, la società aveva installato gli impianti in maniera non conforme alla planimetria condivisa (peraltro, senza informativa e senza svolgere una valutazione di impatto preventivo).