Assegno di Inclusione non computabile nell’Assegno sociale
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L’INPS – con Messaggio del 30 settembre 2026, n. 3056 (non ancora pubblicato sul sito dell’Istituto) – ha chiarito che l’Assegno di Inclusione, ex D.L. n. 48/2023, non deve essere computato nel reddito rilevante per il riconoscimento e il mantenimento dell’Assegno sociale, ex art. 3, comma 6, legge n. 335/1995.
La motivazione sottesa è che l’Assegno sociale è già computato ai fini della determinazione dell’ADI e concorre alla riduzione dell’importo di quest’ultimo: pertanto, in una prospettiva di razionalità del sistema delle prestazioni assistenziali, l’ADI deve rimanere escluso dal calcolo dei redditi rilevanti per l’Assegno sociale.