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Fondi di solidarietà bilaterale: i chiarimenti sull’assegno di accompagnamento alla pensione e sull’assegno straordinario per il sostegno al reddito

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L’INPS – con Circolare del 29 settembre 2026, n. 104 – ha fornito indicazioni in merito alla liquidazione, in favore degli assicurati che alla data del 31 dicembre 1995 sono privi di anzianità contributiva, delle prestazioni di accompagnamento alla pensione, finalizzate al raggiungimento dei requisiti minimi per l’accesso alla pensione di vecchiaia o alla pensione anticipata.

Le prestazioni di accompagnamento alla pensione vengono erogate su richiesta del datore di lavoro a favore dei lavoratori che maturano il diritto alla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia o della pensione anticipata, a carico della Gestione previdenziale di ultima iscrizione, entro il periodo massimo di durata dell’esodo, senza soluzione di continuità, indicato dalle norme in materia:

  • sessanta mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, per i Fondi di solidarietà bilaterali di settore;
  • quarantotto mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, per la c.d. isopensione (ottantaquattro mesi per le decorrenze entro il 1° dicembre 2026).

Nel periodo di durata massima di fruizione della prestazione deve essere compreso il periodo che intercorre fra la data di perfezionamento dei requisiti anagrafici, contributivi e di importo soglia e l’eventuale periodo di finestra mobile. 

I requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo sono:

  • 67 anni di età;
  • 20 anni di anzianità contributiva;
  • importo della pensione non inferiore all’importo dell’assegno sociale; si prescinde dal predetto importo al compimento del 71° anno di età in presenza di un’anzianità contributiva minima effettiva di 5 anni.

I requisiti per il diritto alla pensione anticipata nel sistema contributivo sono:

  • 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne di anzianità contributiva o
  • 64 anni di età e almeno 20 anni di contribuzione effettiva e l’ammontare mensile della prima rata di pensione deve essere non inferiore a 3 volte, ridotto a 2,8 volte per le donne con un figlio e a 2,6 volte per le donne con due o più figli, l’importo dell’assegno sociale.

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