Termine prescrizionale per la restituzione delle somme indebitamente trattenute dal sostituto d’imposta
La Cassazione – con ordinanza del 5 maggio 2026, n. 12748 – è intervenuta sulla causa intentata da alcuni ex dipendenti di una società che rivendicavano il loro diritto a riscuotere quanto quest’ultima aveva conseguito, quale sostituto d’imposta, in ripetizione dall’Amministrazione finanziaria in virtù del rimborso delle maggiori ritenute operate indebitamente e versate sull’imponibile del Fondo di Previdenza.
Al riguardo, la Suprema Corte ha affermato che non esiste alcun ostacolo giuridico all’esercizio del diritto a richiedere il rimborso da parte del singolo sostituito, anche ai fini del calcolo del termine di prescrizione ai sensi dell’art. 2935 cod. civ.
Al contempo, la Corte ha precisato che il datore di lavoro, nelle vesti di sostituto di imposta, svolge funzioni di esattore dell’amministrazione finanziaria e agisce “per conto” del contribuente sostituito, nel caso di specie il lavoratore. Sotto questo profilo, il datore di lavoro adempie dunque a un’obbligazione altrui ma in forza di un’obbligazione propria ex lege.
Da ciò discende che l’azione di restituzione delle somme indebitamente trattenute a titolo di ritenute d’acconto, in sede di capitalizzazione del Fondo previdenziale integrativo, si prescrive con il decorso dell’ordinario termine decennale, che decorre dal momento di ripartizione delle quote.




