INL: definite le modalità di fruizione e tutela del congedo straordinario
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Nota n. 950/2026 – ha chiarito che le modalità temporali di fruizione del congedo straordinario, ex art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001, rientrano nella sfera decisionale del lavoratore, il quale è titolare di un diritto soggettivo pieno, non subordinato al consenso del datore di lavoro e non comprimibile mediante scelte organizzative unilaterali dell’azienda.
Pertanto, il datore di lavoro non può imporre calendari rigidi o programmazioni unilaterali, in quanto le esigenze di assistenza del familiare disabile sono spesso urgenti e imprevedibili: in tal senso, le “improcrastinabili esigenze di assistenza e quindi di tutela del disabile” non possono che prevalere sulle esigenze imprenditoriali.
Al contempo, il lavoratore deve rispettare l’obbligo di collaborazione legale, comunicando le assenze con congruo anticipo quando è possibile: situazioni improvvise o improcrastinabili legittimano invece una comunicazione anche contestuale o immediata della fruizione del congedo.
Chiunque ostacoli, limiti o condizioni l’esercizio di tale diritto rischiando sanzioni amministrative che vanno da € 516 ad € 2.582, nonché l’impossibilità di ottenere la certificazione della parità di genere, se il rifiuto, l’opposizione o l’ostacolo siano stati accertati nei due anni precedenti alla relativa richiesta.




