Immediatezza della contestazione disciplinare del fatto addebitato che ha rilievo anche penale
La Cassazione – con ordinanza dell’11 giugno 2026, n. 19193 – è intervenuta sul licenziamento intimato al dipendente condannato in via definitiva per aver dichiarato il falso alla polizia giudiziaria, in relazione a condotte di natura extralavorativa.
Al riguardo, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del lavoratore (che lamentava la tardività della contestazione, atteso che l’azienda era venuta a conoscenza del procedimento penale nel 2000 e che non aveva svolto alcuna indagine in merito), ricordando che il requisito di immediatezza va inteso in senso relativo, potendo essere compatibile con un intervallo di tempo maggiore quando l’accertamento e la valutazione dei fatti richieda uno spazio temporale superiore.
In tema di licenziamento disciplinare per fatti estranei al rapporto lavorativo aventi rilevanza penale, peraltro, nel caso in cui la contrattazione collettiva tipizzi la condotta come atta a giustificare la sanzione espulsiva, il differenziamento del licenziamento ad una data successiva non si configura come rinuncia all’esercizio del potere disciplinare e non lo rende intempestivo.




