Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale: chiarimenti Inail
| News
L’INAIL – con Circolare del 10 luglio 2026, n. 34 – ha fornito le istruzioni in merito alle disposizioni in materia di sicurezza sociale previste dall’Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Moldova e dalla relativa Intesa amministrativa.
Per la Repubblica italiana il campo di applicazione oggettivo dell’Accordo ricomprende:
- le prestazioni di invalidità, di vecchiaia e ai superstiti previste dall’Assicurazione generale obbligatoria, dai regimi speciali dei lavoratori autonomi, dalla gestione separata, dai regimi esclusivi e sostitutivi dei regimi assicurativi generali obbligatori istituiti per alcune categorie di lavoratori e gestiti dall’INPS;
- le rendite e le altre prestazioni in denaro dovute per infortunio sul lavoro o malattia professionale gestite dall’Inail.
Per la Moldova, l’Accordo si applica alla pensione per limite d’età, alla pensione di disabilità causata da una malattia generale, alla pensione e indennità di disabilità causata da infortunio sul lavoro o malattia professionale e infine alla pensione per i superstiti.
Restano, invece, escluse dal campo di applicazione dell’Intesa bilaterale le seguenti prestazioni:
- per l’Italia: l’assegno sociale e le altre prestazioni non contributive di tipo misto erogate a totale o parziale carico della fiscalità generale, nonché l’integrazione al trattamento minimo e le prestazioni per le quali l’Italia richiede il requisito della residenza in Italia;
- per la Moldova: le pensioni speciali, le pensioni anticipate per limite di età e gli assegni sociali.




