La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 13 gennaio 2021, n. 439, ha stabilito che tra i volontari del Corpo dei Vigili del fuoco e la P.A. non può sussistere un rapporto di lavoro a tempo determinato, trattandosi di personale che svolge una funzione non suppletiva, ma emergenziale, collegata a eventi eccezionali e di durata ed entità non prevedibili, sicché gli stessi non ricadono nell’ambito di applicazione dell’accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, né possono rivendicare una stabilizzazione o chiedere, in alternativa, il risarcimento del danno ex articolo 36, D.Lgs. 165/2001; la sussistenza di un rapporto di mero servizio con i volontari è confermata dal D.Lgs. 97/2017, che, nel riformulare l’articolo 6, D.Lgs. 139/2006, ha contrapposto il personale di ruolo a quello volontario, limitando solo al primo la qualificazione di rapporto di impiego.
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