Il Ministero del lavoro, con risposta a interpello n. 3 dell’8 maggio 2019, ha offerto chiarimenti in merito alla configurabilità della fattispecie del silenzio-assenso con riferimento alla richiesta di autorizzazione all’installazione e utilizzo degli impianti audiovisivi e degli altri strumenti di cui all’attuale articolo 4, comma 1, L. 300/1970.
Il Ministero precisa che la formulazione dell’articolo 4, comma 1, L. 300/1970, non consente la possibilità di installazione e utilizzo degli impianti di controllo in assenza di un atto espresso di autorizzazione, sia esso di carattere negoziale (l’accordo sindacale) o amministrativo (il provvedimento). Pertanto, con riferimento ai procedimenti attivabili mediante la presentazione dell’istanza di cui al suddetto articolo 4, non è configurabile l’istituto del silenzio-assenso, occorrendo l’emanazione di un provvedimento espresso di accoglimento ovvero di rigetto della relativa istanza.
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