Usura psico-fisica del lavoratore, posticipo del giorno di riposo e richiesta di risarcimento del danno
La Cassazione – ordinanza del 2 agosto 2025, n. 22289 – ha affermato che posticipare il giorno di riposo di un lavoratore non comporta, per il datore di lavoro, l’obbligo del risarcimento del danno da usura psico-fisica, in quanto il lavoratore non aveva perso definitivamente il riposo, ma lo aveva comunque usufruito in un giorno diverso, seppur senza il rispetto dell’intervallo temporale di 7 giorni.
Al riguardo, la Suprema Corte ha precisato che se la fruizione del riposo avviene oltre il settimo giorno ma comunque nel rispetto della disciplina contrattuale e normativa riguardante la specifica organizzazione del tempo di lavoro, al dipendente spetterà solo una maggiorazione del compenso prevista dal CCNL, ma non anche il risarcimento del danno da usura psico-fisica, il quale presuppone la perdita definitiva del giorno di riposo settimanale, in violazione dell’art. 36 Cost. e dell’art. 2109 cod. civ.