Trattamento integrativo indebitamente compensato: i nuovi codici tributo per il versamento
L’Agenzia delle Entrate – con Risoluzione del 6 ottobre 2025, n. 51 – ha reso noto d’aver istituito i codici tributo per il versamento, tramite i modelli F24 e F24 EP, delle somme dovute dal sostituto di imposta a seguito del recupero del credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo che, a seguito di controllo sostanziale da parte del fisco, sia risultato, in tutto o in parte, indebitamente utilizzato in compensazione.
Di seguito i codici da utilizzare per il versamento tramite mod. F24:
- “7909” denominato “Art. 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 – Recupero credito trattamento integrativo indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta e relativi interessi – Controllo sostanziale;
- “7910” denominato “Art. 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 – Recupero credito trattamento integrativo indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta – Sanzione – Controllo sostanziale.
In sede di compilazione del modello F24, i nuovi codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati” secondo le seguenti modalità di compilazione: nei campi “codice ufficio” e “codice atto”, indicare le informazioni riportate all’interno del provvedimento notificato; nel campo “anno di riferimento”, nel formato “AAAA”, indicare l’anno in cui è stata effettuata l’indebita compensazione; il campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.” non è valorizzato.