L’Agenzia delle Entrate – con Risposta ad Interpello 8 settembre 2023, n. 425 – ha affrontato il tema del trattamento fiscale delle indennità aggiuntive di fine servizio erogate da un Fondo di previdenza alimentato in gran parte da premi di produttività o incentivi all’attività d’istituto.
Com’è noto, l’indennità erogata al dipendente, all’atto della cessazione dal servizio, dal Fondo di previdenza ha funzione previdenziale ed è assimilabile all’indennità equipollente ex art. 17, comma 1, D.P.R. n. 917/1986, rappresentando una forma di retribuzione differita con applicazione di tassazione separata e non integrale, essendo la composizione del fondo costituito in massima parte da premi di produttività o da incentivi da parte dell’istituto.
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che va applicata la tassazione separata prevista dal TUIR, escludendosi che trattasi di contributi diretti a carico del dipendente e da questi interamente versati al fondo previdenziale (ed esclusi, tout court, dalla tassazione).
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