Trasferimento per assistenza al familiare disabile anche nel corso del rapporto
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 1° marzo 2019, n. 6150, ha stabilito che l’articolo 33, comma 5, L. 104/1992, prevede uno strumento di tutela indiretta in favore delle persone in condizione di handicap: il familiare del lavoratore ha la facoltà di scegliere la sede dove svolge l’attività, affinché risulti il più possibile compatibile con la funzione solidaristica di assistenza. Ne consegue che circoscrivere l’agevolazione in favore dei familiari della persona disabile al solo momento della scelta iniziale della sede di lavoro equivarrebbe a tagliare fuori dall’ambito di tutela tutti i casi di sopravvenute esigenze di assistenza, in modo del tutto irrazionale e con compromissione dei beni fondamentali tutelati dalla Costituzione.