La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 15 novembre 2018, n. 29402, ha annullato il licenziamento per superamento del periodo di comporto adottato quasi 5 mesi dopo; la cessazione del rapporto per superamento del periodo di comporto opera automaticamente: è sufficiente e necessario il verificarsi della previsione contrattuale. Conseguentemente, non vi dovrebbero essere necessità di riflessione tali da giustificare l’adozione del licenziamento a distanza di 5 mesi dalla realizzazione delle ipotesi contrattuale.
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