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Sostituzione del collega in aspettativa ed assegnazione a mansioni superiori

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La Corte di cassazione – con ordinanza del 28 novembre 2025, n. 31120 – ha accolto il ricorso di una lavoratrice che chiedeva il definitivo inquadramento nel sesto livello, dopo aver sostituito il proprio responsabile, assente con diritto alla conservazione del posto, per un periodo di circa quattro anni. La Corte d’appello le aveva riconosciuto il superiore livello solo per la durata della sostituzione, escludendo la stabilizzazione dell’inquadramento.

La Suprema Corte ha invece affermato che la regola generale posta dall’art. 2103 c.c. e dalla contrattazione collettiva è quella della definitività dell’inquadramento corrispondente alle mansioni superiori svolte, salvo l’eccezione della sostituzione di lavoratore assente.

Proprio perché si tratta di un’eccezione, per negare la stabilizzazione occorre un accurato accertamento del nesso tra mansioni superiori e sostituzione, valutando tutte le circostanze del caso concreto – in primis la durata, quando particolarmente lunga – al fine di evitare abusi nell’utilizzo prolungato di personale inquadrato a livello inferiore.

La professionalità del lavoratore sostituto deve quindi essere tutelata contro possibili utilizzi distorti dell’istituto della sostituzione.

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