Somme indebitamente erogate ai dipendenti

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La Cassazione – con ordinanza del 17 maggio 2021, n. 13186 – ha stabilito che, nel caso di recupero di somme indebitamente erogate ai lavoratori, il datore di lavoro non può pretendere la ripetizione delle ritenute fiscali da parte dei dipendenti, se gli stessi non le hanno percepite.

Nello specifico, la Suprema Corte ha precisato che il rimborso di quanto è stato versato indebitamente può essere richiesto all’Amministrazione finanziaria dal sostituto d’imposta, ovvero dal sostituito.

Quanto al lavoratore, può essere richiesta la restituzione di una somma al netto delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali.

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