La Cassazione Penale, Sezione Quarta, con sentenza 3 gennaio 2020, n. 54, ha stabilito che nelle società di capitali gli obblighi inerenti alla prevenzione degli infortuni posti dalla Legge a carico del datore di lavoro gravano indistintamente su tutti i componenti del CdA, salvo il caso di delega, validamente conferita, della posizione di garanzia. La costituzione di un preposto non costituisce atto di delega in senso stretto e non sottrae il datore di lavoro (individuato nel CdA) ai propri obblighi di organizzazione e di vigilanza sull’osservanza delle procedure aziendali volte a curare gli adempimenti prevenzionistici.
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