La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 17 dicembre 2019, n. 33393, ha stabilito che nel rito del lavoro la produzione di documenti successivamente al deposito degli atti introduttivi è ammissibile solo nel caso in cui tali documenti si siano formati o siano giunti nella disponibilità della parte dopo lo spirare dei termini preclusivi ovvero se la loro rilevanza emerga in ragione dell’esigenza di replicare a difese altrui. Peraltro, l’acquisizione documentale può essere disposta d’ufficio, anche su sollecitazione di parte, se i documenti risultino indispensabili per la decisione, cioè necessari per integrare, in definizione di una pista probatoria concretamente emersa, la dimostrazione dell’esistenza o inesistenza di un fatto la cui sussistenza o insussistenza, altrimenti, sarebbe destinata ad essere definita secondo la regola sull’onere della prova.
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