L’Inps, con messaggio n. 1921 del 13 maggio 2021, ha offerto chiarimenti sull’articolo 20, D.L. 4/2019, che ha introdotto il riscatto di periodi non coperti da contribuzione (commi da 1 a 5) e un diverso criterio di calcolo dell’onere di riscatto dei periodi di studio universitario da valutare nel sistema contributivo.
L’Istituto precisa che le disposizioni contenute nell’articolo 20, commi 1-5, D.L. 4/2019, riguardano esclusivamente la nuova tipologia di riscatto di periodi non coperti da contribuzione (c.d. pace contributiva) e non si estendono alle altre tipologie di riscatto previste dalla normativa vigente. Pertanto, soltanto la presentazione della domanda di riscatto c.d. pace contributiva è limitata, salvo proroga, al triennio 2019-2021 (il termine ultimo per l’esercizio della facoltà di riscatto è il 31 dicembre 2021).
Invece, l’accesso alla facoltà di riscatto dei corsi universitari di studi con le modalità c.d. agevolate, di cui all’articolo 2, comma 5-quater, D.Lgs. 184/1997, è misura a regime attivabile, al perfezionamento delle condizioni prescritte, anche negli anni successivi.
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