La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 19 giugno 2018, n. 16147, ha ritenuto che il diritto della lavoratrice in maternità a rientrare nella stessa unità produttiva ove era occupata all’inizio del periodo di gravidanza o in altra ubicata nel medesimo Comune trova il limite nell’oggettiva impossibilità, per ragioni effettive e non pretestuose, della Società a rioccuparla nel precedente posto. È, dunque, legittima la sospensione della lavoratrice che non può essere impiegata presso una sede che obiettivamente e pacificamente non esiste più.
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