Riconoscimento della pensione di anzianità ed attività di lavoro irregolare
La Corte di cassazione – con ordinanza 16 ottobre 2025, n. 27572 – ha confermato la decisione della Corte d’appello che aveva respinto la domanda di un pensionato volta a evitare la restituzione dei ratei di pensione di anzianità indebitamente percepiti. Al momento della domanda di pensione, infatti, l’interessato risultava già occupato presso un’organizzazione sindacale nell’ambito di un rapporto di lavoro “in nero”, circostanza emersa solo in un secondo momento in sede giudiziale.
La Cassazione ha ribadito che, ai sensi dell’art. 13, comma 1
L. 30 dicembre 1991 n. 412
Disposizioni in materia di finanza pubblica
Articolo 13
Norme di interpretazione autentica, L. n. 412/1991, l’omessa segnalazione all’INPS di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione – quando tali fatti non siano già conosciuti dall’Istituto – legittima la ripetizione delle somme indebitamente erogate.
Nel caso di specie, la presenza di un rapporto di lavoro non dichiarato, incompatibile con la pensione di anzianità, imponeva al pensionato un obbligo informativo specifico verso l’INPS, che non poteva essere esonerato dal timore di perdere l’impiego.
La Suprema Corte ha inoltre escluso la configurabilità di un “diritto quesito” alla contribuzione figurativa, in quanto l’accredito era avvenuto in assenza dei presupposti di legge e non poteva fondare alcun affidamento tutelabile.