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Resta nel forfetario il professionista che aderisce al contratto di rete

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Il contratto di rete tra professionisti non è ostativo per la permanenza nel regime forfettario dei singoli retisti coinvolti. Questo, in sintesi, il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 24/E del 9 febbraio 2026.

Fattispecie analizzata

Il caso riguarda una dottoressa in regime forfetario dal 2024 che intende costituire, insieme ad altri due medici, una “rete pura tra professionisti” nella forma della rete-contratto ex art. 12, comma 3, Legge n. 81/2017, prevedendo anche la possibile codatorialità di personale dipendente condiviso tra i partecipanti, con imputazione pro-quota dei relativi costi in funzione dell’utilizzo.

La professionista teme che tale partecipazione possa configurare una forma di “frazionamento” dell’attività, tale da far scattare la causa ostativa prevista dall’art. 1, comma 57, Legge n. 190/2014 alla lettera d) per chi partecipa a società, associazioni o s.r.l. riconducibili alla stessa attività professionale.

I chiarimenti delle Entrate

Richiamando le circolari n. 4/E del 2011 e n. 20/E del 2013, l’Agenzia ribadisce che:

  • nella rete-contratto non si modifica la soggettività tributaria dei partecipanti
  • beni, diritti, obblighi, costi e ricavi restano direttamente imputati ai singoli professionisti, i quali li indicano nelle rispettive dichiarazioni fiscali secondo le regole ordinarie.

Proprio per questa struttura, la rete-contratto non “esercita attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili” a quelle dei retisti e non determina il frazionamento dell’attività che la lettera d) intende evitare.

Di conseguenza, un professionista in regime forfetario può aderire a una rete-contratto tra professionisti e permanere nel regime agevolato, a condizione che siano rispettati tutti gli altri requisiti di accesso e non ricorrano le ulteriori cause ostative previste dalla norma.

Resta fermo che laddove l’attività svolta tramite la rete-contratto risulti qualificabile come esercizio di una società di fatto (che svolge un’attività commerciale direttamente o indirettamente riconducibile a quella svolta dall’esercente attività d’impresa, arte o professione) si integrerebbe la causa ostativa in commento, poiché tale tipologia di società è equiparata alle società in nome collettivo.

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