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Regime forfetario e pensione: compatibilità e limiti nel 2026

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L’ipotesi più frequente di causa ostativa al forfait per redditi di lavoro dipendente oltre soglia è indubbiamente quella delle persone fisiche titolari di reddito di pensione, le quali, nel periodo d’imposta precedente, hanno conseguito redditi di pensione per un importo superiore a 35.000 euro.

La Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 ha reintrodotto la lett. d-ter) nel comma 57 dell’art. 1 della Legge n. 190/2014, ripristinando l’esclusione dal regime forfetario per coloro che nel periodo d’imposta precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (di cui agli artt. 49 e 50 TUIR), per un importo superiore per i periodi d’imposta 2025 e 2026, a 35.000 euro.

La percezione della pensione ovvero l’inizio di un nuovo rapporto di lavoro sono situazioni che non consentono di considerare cessato il rapporto di lavoro dipendente ed i redditi devono essere sommati fra di loro. Qualora il limite di 35.000 euro risulti superato non potrà essere adottato nel periodo d’imposta successivo il regime forfetario.

La verifica del limite è però irrilevante qualora il rapporto di lavoro sia cessato nell’anno precedente (esempio. con riferimento al 2026 la cessazione del rapporto di lavoro deve avvenire nel corso del 2025). Al contrario, se la cessazione del rapporto si verifica nel corso del 2026 (es.: in data 3 gennaio 2026), il limite-soglia di 35.000 euro deve essere verificato. La verifica dell’ammontare del reddito deve essere eseguita verificando gli importi presenti nella CU. Al riguardo sussiste una certa criticità nel momento in cui fin dal primo gennaio sussiste l’intenzione di adottare il regime forfetario, ma a quella data la CU del periodo d’imposta precedente non è stata ancora rilasciata.

Con specifico riferimento ai redditi da pensione la risposta ad istanza di interpello n. 427/2021 chiarisce che:

  • ai fini della causa ostativa di cui alla lett. d-ter,
  • non assume rilievo alcuno il fatto che il pensionamento sia obbligatorio in termini di Legge,
  • condizione che assume rilevanza ai sensi della causa ostativa di cui alla lett. d-bis (prevalenza dell’attività svolta presso il datore di lavoro/ex datore di lavoro nella quale l’obbligatorietà del pensionamento consente di evitare la verifica).

Con risposta ad istanza di interpello n. 311/2023, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che nella determinazione del limite di reddito, rilevano anche le pensioni di vecchiaia “estere”, a nulla rilevando il fatto che siano imponibili ovvero esenti dall’IRPEF, quindi a prescindere dalla tassazione in Italia.

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