L’articolo 36 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, ha previsto il riconoscimento, a domanda, di quattro quote di Reddito di emergenza, per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2021, ulteriori rispetto alle quote già previste dall’articolo 12, comma 1, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.
Ora l’INPS – con Messaggio 24 giugno 2021, n. 2406 – ha fornito indicazioni relativamente alla presentazione delle rispettive domande.
La domanda di Rem può essere presentata all’INPS, esclusivamente on line, dal 1° luglio al 31 luglio 2021, attraverso i seguenti canali:
L’Istituto ha ricordato che il Rem è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda:
Il requisito relativo al valore ISEE viene verificato dall’INPS all’atto della presentazione della domanda, nell’ultima DSU valida alla medesima data. In caso di nuclei con presenza di minorenni, rileva l’ISEE minorenni, in luogo di quello ordinario.
L’Istituto ha quindi fornito con il messaggio in commento alcuni esempi di calcolo della soglia di valore massimo del reddito familiare ai fini del diritto alla percezione del Rem nonché i requisiti di compatibilità.
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