La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 16 giugno 2023, n. 17326, ha stabilito che il cambio consegne è attività di lavoro, svolta mettendo a disposizione del datore le proprie energie operative per quanto necessario alla prestazione, non diversamente dai tempi necessari alla vestizione. Dunque, o si tratta di momenti assolutamente minimali di eccedenza dall’orario di turno, oppure i periodi destinati ad esso vanno remunerati ed entrano nel computo dell’orario secondo le modalità proprio del lavoro straordinario. Non è illegittima la clausola della contrattazione collettiva che preveda un contenuto compenso unitario ed a forfait mensile per i disagi conseguenti al cambio consegne, intesi in termini di eccedenze marginali ed eventualmente anche variabili di orario, nell’ordine di pochi minuti, destinate a manifestarsi attraverso una minima sovrapposizione tra i turni, mentre, in caso di più ampio superamento dell’orario normale, attuato su richiesta o comunque con il consenso esplicito o implicito del datore di lavoro, è dovuto lo straordinario, o eventualmente il recupero orario compensativo.
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