Prescrizione versamenti contributivi delle PP.AA.
L’INPS – con Circolare 17 novembre 2023, n. 92 – ha fornito le indicazioni in merito all’inapplicabilità fino al 31 dicembre 2023 dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovute dalle pubbliche Amministrazioni, alla Gestione dipendenti pubblici per i periodi retributivi fino al 31 dicembre 2018 e delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovute dalle medesime pubbliche Amministrazioni alla Gestione, nonché dell’inapplicabilità fino al 31 dicembre 2023 delle disposizioni in materia di sanzioni civili.
Al riguardo, l’Istituto ha precisato che le denunce individuali dei compensi corrisposti, laddove trasmesse entro il termine del 31 dicembre 2023, e le comunicazioni di debito inviate dall’Istituto, determinano l’interruzione della prescrizione.
A decorrere dal 1° gennaio 2024, in assenza di denunce individuali dei compensi erogati o di altri validi atti interruttivi intervenuti entro il 31 dicembre 2023, non si potrà procedere con la regolarizzazione di contribuzione afferente a periodi prescritti.
Dalla medesima data, per i periodi per i quali siano stati erogati e denunciati compensi per le attività di collaborazione coordinata e continuativa e redditi similari senza versamento della relativa contribuzione nella Gestione separata da parte delle pubbliche Amministrazioni, in assenza di atti interruttivi della prescrizione, sarà possibile esercitare la facoltà di costituzione della rendita vitalizia, ex art. 13, Legge n. 1338/1962.