L’Agenzia delle Entrate – con risposta ad Interpello del 20 aprile 2021, n. 271 – ha precisato che il premio di € 100 normato dal D.L. n. 18/2020 per i dipendenti che nel mese di marzo 2020 hanno continuato a lavorare “in presenza”, non può essere erogato ai lavoratori assunti all’estero che svolgono la propria prestazione nello Stato straniero.
Al riguardo, l’AE – nel ricordare la ratio della norma, che era quella di dare ristoro ai dipendenti che, in piena pandemia, avevano continuato a svolgere l’attività lavorativa nel luogo di lavoro, ovvero in trasferta presso clienti o in missioni o presso sedi secondarie dell’impresa – ha ribadito che non possono beneficiarne i dipendenti che in tale mese hanno prestato la loro attività lavorativa non “in presenza”, adottando la modalità del telelavoro o del lavoro agile.
Infatti, ciò che rileva al fine del riconoscimento del premio è che l’attività sia svolta in presenza e in Italia.
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