Nullo perché ritorsivo il licenziamento del lavoratore che rilascia dichiarazioni alla stampa
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 2 dicembre 2019, n. 31395, ha stabilito che la critica manifestata dal lavoratore all’indirizzo del datore di lavoro può trasformarsi da esercizio lecito di un diritto in una condotta astrattamente idonea a configurare un illecito disciplinare, soltanto laddove superi i limiti posti a presidio della dignità della persona umana, così come predeterminati dal diritto vivente, ossia i requisiti della corrispondenza a verità dei fatti narrati (continenza sostanziale) e delle modalità espressive che possano dirsi rispettose di canoni, generalmente condivisi, di correttezza, misura e rispetto della dignità altrui (continenza formale): ne consegue che deve essere dichiarato nullo in quanto ritorsivo il licenziamento adottato nei confronti del lavoratore soltanto per le dichiarazioni rilasciate alla stampa dalle quali il datore non ha patito alcun danno.