La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 9 gennaio 2019, n. 265, ha stabilito che l’affissione dell’avviso dell’avvenuto deposito del piego presso la casa comunale e non sulla porta dell’abitazione del destinatario non determina l’inesistenza della notifica, ma la sua nullità; nullità che può essere sanata se il destinatario abbia comunque ricevuto la raccomandata di conferma del deposito del piego nell’ufficio postale.
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