Modalità di comunicazione della malattia e legittimità del licenziamento
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La Cassazione – con sentenza del 25 settembre 2024, n. 25661 – ha affermato la nullità del licenziamento del lavoratore che ha comunicato la propria assenza per malattia dall’estero esclusivamente “a mezzo fax”, senza alcuna telefonata.
Al riguardo, la Suprema Corte ha ribadito che il fax era una modalità espressamente prevista dal regolamento aziendale: la legge, infatti, non esclude modalità equivalenti secondo forme d’uso, che ben possono essere previste da un regolamento aziendale (peraltro, analogo fax era stato spedito anche all’INPS e regolarmente pervenuto all’istituto previdenziale).
In tal senso, risulta altresì irrilevante che il dipendente non abbia fornito ulteriori delucidazioni sul suo stato di salute.
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