Da oggi, 1° settembre 2021, e fino al 31 dicembre 2021 (data di cessazione dello stato di emergenza) tutto il personale scolastico e universitario e gli studenti universitari (che potranno essere sottoposti a controlli a campione) devono possedere e sono tenuti ad esibire il Green Pass. Il mancato rispetto del requisito è considerato assenza ingiustificata e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso.
In merito alla verifica del Green Pass nelle scuole il Garante per la protezione dei dati personali, con Provvedimento n. 306/2021 pubblicato ieri, ha espresso parere favorevole sullo schema di DPCM che introduce modalità semplificate di verifica delle certificazioni verdi del personale scolastico, alternative a quelle ordinarie che prevedono l’uso della “App VerificaC19”, che rimane comunque utilizzabile.
Da oggi, 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, inoltre, sarà consentito esclusivamente ai soggetti muniti di Green Pass l’accesso e l’utilizzo dei seguenti mezzi di trasporto:
L’utilizzo degli altri mezzi di trasporto può avvenire anche senza Green pass, fatta salva l’osservanza delle misure anti contagio.
L’obbligo di Green pass non si applica ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e alle persone che, per motivi di salute e in base alle indicazioni del CTS, non possono vaccinarsi.
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