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Mancato rispetto degli orari durante la pausa pranzo

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La Cassazione – con ordinanza del 6 aprile 2025, n. 9081 – è intervenuta in merito al licenziamento per giusta causa intimato ad un lavoratore con qualifica di quadro, che si era sistematicamente sottratto all’osservanza dell’orario di lavoro, prolungando illegittimamente la pausa pranzo e anticipando l’orario di uscita.

Nello specifico, la Suprema Corte ha deciso che l’esclusione dalla disciplina sull’orario di lavoro, ex art. 17, D.Lgs. n. 66/2003, è applicabile unicamente ai dirigenti o al personale direttivo con reali poteri decisionali autonomi, categoria nella quale non rientrava il ricorrente.

Pertanto, è stato ritenuto legittimo il licenziamento in quanto, le condotte accertate non erano coperte da sanzioni conservative previste dalla contrattazione collettiva applicata: in ogni caso, tale tipizzazione non vincola il giudice nel caso siano presenti elementi aggravanti o ulteriori rispetto alla previsione negoziale.

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