La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 6 aprile 2021, n. 9229, in tema di contratto di lavoro a tempo determinato, ha ritenuto che il datore di lavoro che ometta di indicare l’orario lavorativo, non unilateralmente variabile ai sensi dell’articolo 3, comma 7, e dell’articolo 9, D.Lgs. 61/2000, è tenuto a corrispondere al lavoratore un ulteriore emolumento, ex articolo 8, comma 2, D.Lgs. 61/2000, alla cui liquidazione il giudice può provvedere equitativamente senza necessità della prova del danno procurato – che deriva dall’obbiettivo disagio subito dal lavoratore per l’unilaterale determinazione del datore di lavoro delle modalità temporali di svolgimento della prestazione – trattandosi di misura di natura sanzionatoria.
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