Licenziamento insussistente: i requisiti per la pensione non inibiscono provvedimento reintegra
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La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 25 maggio 2018, n. 13181, ha stabilito che, nel caso in cui le condizioni per avere diritto alla pensione si perfezionino nel periodo intercorrente tra la data del licenziamento e quella della sentenza con cui venga accertata l’insussistenza di una sua idonea giustificazione, non è preclusa l’emanazione del provvedimento di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro ex articolo 18, L. 300/1970 (che ha il valore di un accertamento che il rapporto è continuato inalterato e che sono operative le rispettive reciproche obbligazioni), mentre il rapporto di lavoro è suscettibile di essere estinto solo per effetto di un valido (e diverso) atto di recesso.
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