Licenziamento e indennità sostitutiva per ferie non godute: questione sottoposta alla CGE

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La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 10 gennaio 2019, n. 451, ha stabilito che occorre sottoporre alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea la seguente questione pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267 Tfue: se l’articolo 7, paragrafo 2, Direttiva 2003/88, e l’articolo 31, punto 2, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, anche separatamente considerati, debbano essere interpretati nel senso che ostino a disposizioni o prassi nazionali in base alle quali, cessato il rapporto di lavoro, il diritto al pagamento di un’indennità pecuniaria per le ferie maturate e non godute (e per un istituto giuridico quale le c.d. festività soppresse equiparabile per natura e funzione al congedo annuale per ferie) non sia dovuto in un contesto in cui il lavoratore non abbia potuto farlo valere, prima della cessazione, per fatto illegittimo (licenziamento accertato in via definitiva dal giudice nazionale con pronuncia comportante il ripristino retroattivo del rapporto lavorativo) addebitale al datore di lavoro, limitatamente al periodo intercorrente tra la condotta datoriale e la successiva reintegrazione.

 

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