La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 24 gennaio 2019, n. 2019, ha escluso la debenza delle sanzioni civili sui contributi previdenziali dovuti al lavoratore nel periodo compreso fra il licenziamento e l’annullamento del provvedimento laddove il recesso è stato annullato per illegittimità, perché privo di giusta causa o di giustificato motivo, e non risulta nullo o inefficace, dovendosi dunque escludere l’obbligo di versamento di somme aggiuntive e interessi di mora per il solo fatto che il pagamento dei contributi è avvenuto dopo la sentenza di annullamento del licenziamento.
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