Legittimità dell’incentivo all’esodo in caso di procedimento penale in capo al dirigente
La Cassazione – con ordinanza del 12 febbraio 2026, n. 3125 – è intervenuta in merito alla conclusione del rapporto di lavoro tra la banca ed uno dei suoi dirigenti, avvenuta per il tramite di una scrittura privata che contemplava una somma in denaro, quale incentivo all’esodo.
A seguito della sottoscrizione dell’accordo, la banca scopriva della pendenza di un procedimento penale a carico del dirigente che, qualora ne fosse venuta a conoscenza prima, non avrebbe condotto alla concessione del suddetto incentivo, ma solo al suo licenziamento.
Pertanto, la banca chiedeva l’annullamento parziale della scrittura privata, asserendo che il suo consenso era stato carpito con dolo dal dirigente che aveva omesso la presenza di un procedimento penale a suo carico.
Ora, la Suprema Corte – nell’accogliere le eccezioni della banca – ha rilevato come l’omissione costituisca un elemento capace di alterare l’esatta determinazione delle condizioni contrattuali in sede di accordo di cessazione del rapporto di lavoro, ferma restando la volontà di chiusura del rapporto. Infatti, a mente dell’art. 1440 cod. civ., l’attore, una volta provata l’esistenza di un raggiro su un elemento non trascurabile del contratto, non è tenuto a provare altro ai fini dell’an debeatur, poichè opera la presunzione iuris tantum che, in assenza della condotta illecita, le condizioni contrattuali sarebbero state diverse e quindi per lui più favorevoli.