Legittimità della proroga del rapporto di co.co.co. a compenso invariato
La Cassazione – con sentenza del 9 settembre 2025, n. 24858 – è intervenuta nella questione sollevata da una serie di co.co.co. che, alla scadenza del proprio contratto, sottoscrivevano con la società un accordo modificativo che andava a prolungare di ulteriori 3 mesi il rapporto di lavoro, a compenso invariato.
I collaboratori chiedevano al Giudice di dichiarare la nullità dell’accordo perché lesivo dell’art. 36 Cost. o comunque imposto con abuso di dipendenza economica da parte della società, chiedendo quindi l’ulteriore compenso per l’attività svolta dopo la scadenza del contratto originario.
Al riguardo, la Suprema Corte ha ribadito l’importanza:
- del tempo di durata della continuità e del coordinamento del lavoro autonomo offerto dal collaboratore al committente;
- della decisione di prolungare la suddetta tempistica a compenso invariato, posto che non si viola alcuna norma di legge in proposito, né l’art. 36 Cost. (in quanto domina il principio dell’autonomia negoziale).
Infatti, la causa contrattuale resta sempre la stessa, mentre ciò che cambia sono gli equilibri economici tra le prestazioni, consensualmente stabiliti dalle parti.