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Legittimità del licenziamento per superamento del periodo di comporto

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La Cassazione – con ordinanza del 15 aprile 2025, n. 9831 – ha ritenuto legittimo il licenziamento del lavoratore che chiede le ferie per interrompere il comporto (ferie, peraltro, non concessa dal datore di lavoro).

Al riguardo, la Suprema Corte ha ribadito che il datore di lavoro non è obbligato a concedere le ferie al dipendente in presenza di concreti motivi organizzativi che ne giustifichino il diniego.

Nel caso in specie, il licenziamento intimato alla lavoratrice per superamento del periodo di comporto è legittimo perché, come già affermato dalla Corte costituzionale, è possibile mutare il titolo dell’assenza solo in presenza di due condizioni:

  • il lavoratore si trovi in malattia;
  • il lavoratore in malattia chieda di fruire delle ferie per interrompere il comporto oppure di interrompere le ferie al posto della sopravvenuta malattia.

Occorre, quindi, uno stato di malattia in atto, condizione che non è stata riscontrata nel caso concreto. Pertanto, è stato ritenuto legittimo il diniego del datore di lavoro ed il susseguente licenziamento per superamento del comporto della dipendente.

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